lunedì 12 ottobre 2009

Inquinamento e nuova procedura di infrazione contro l’Italia

E’ notizia di qualche giorno fa la decisione della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per violazione della normativa comunitaria in materia di qualità dell’aria. La circostanza riguarda, tra le altre, la Regione Lombardia, ove i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2,5) sono notoriamente elevatissimi da anni.
Esaminiamo brevemente i presupposti e il quadro normativo che hanno condotto a tale importante decisione.
L’inquinamento a Milano: lo stato di emergenza
La gravità della situazione dell’inquinamento atmosferico a Milano è ormai nota: negli ultimi anni sono stati registrati livelli di emissioni inquinanti ben al di sopra dei limiti di legge e per un numero di giorni molto significativo.
Tale situazione è senz’altro espressione del più generale fenomeno di congestionamento delle grandi aree urbane, che è stato definito dalla Corte Costituzionale come una vera «emergenza nazionale». Benché i poteri straordinari riconosciuti al Sindaco del capoluogo lombardo quale Commissario delegato «per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità» non siano stati reiterati a favore dell’attuale Amministrazione, i livelli di inquinamento non sono migliorati.

I danni connessi all’inquinamento atmosferico
Si sono determinati danni significativi sia all’ambiente naturale – anche sotto il profilo della diminuita fruizione della città da parte dei cittadini – sia alla qualità della vita e alla salute di questi ultimi. Connessi e conseguenti ai pregiudizi indicati, sono i cosiddetti danni morali da inquinamento, derivanti dal “disagio” per l’esposizione ad agenti inquinanti e risarcibili a prescindere da eventuali pregiudizi alla salute e anche in presenza di attività regolarmente autorizzate e di emissioni che non superano i limiti di legge.

Le responsabilità degli Enti Locali
L’evidente complessità del fenomeno descritto e la stretta interdipendenza delle diverse fonti inquinanti costituiscono un serio ostacolo alla gestione del problema: d’altra parte, la gravità dei rischi cui la cittadinanza è esposta impone scelte tempestive ed efficaci. La soluzione, infatti, non può rimanere circoscritta alla gestione delle emergenze, ma richiede un forte impegno di lungo periodo, che deve coinvolgere tutti i livelli istituzionali.
La tesi è stata ampiamente confermata dalla giurisprudenza di settore, che ha annoverato il diritto all’ambiente salubre tra i diritti fondamentali dell’uomo.
Ne consegue che le pubbliche amministrazioni (P.A.) hanno l’obbligo di adottare le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento e devono intervenire tenendo conto del fatto che in materia di ambiente e diritto alla salute il bilanciamento degli interessi non è rimesso alla discrezionalità della P.A., ma è risolto dal legislatore a favore di questi ultimi.
A conclusioni analoghe si perviene attraverso l’esame della normativa. Infatti, il Sindaco ha l’obbligo di tutelare la salute dei propri cittadini, quale ufficiale di governo e quale rappresentante della collettività che lo ha eletto.

In giurisprudenza vi è da registrare un significativo orientamento secondo cui: «il sindaco è tenuto a eliminare le situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti le quali siano inevitabili con l’uso della normale diligenza. In tal caso devono essere apprestate le adeguate misure di protezione e le opportune cautele. La violazione di tali obblighi, in quanto in contrasto con l’esigenza che il Sindaco garantisce la sicurezza del territorio, è fonte di responsabilità penale».
Per quanto attiene alle Regioni, invece, il nuovo art. 117 Cost. attribuisce loro competenze in materia di tutela della salute, governo del territorio, protezione civile, valorizzazione dei beni ambientali, ricerca scientifica e tecnologica.
Più specificamente, numerose sono le strategie normative finalizzate a contenere il degrado dell’ambiente atmosferico. Tra queste, occorre innanzitutto menzionare la direttiva 96/62/CE, normativa quadro in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria.

Nel nostro ordinamento, tre sono le leggi fondamentali che definiscono l’assetto delle competenze amministrative in materia di inquinamento atmosferico: oltre al recente D.lgs. 152/2006, il D.lgs. 351/1999 e il D.lgs. 163/1999 (modificato dal D.M. 60/2002). Ai Sindaci dei centri urbani nei quali si verifichi (anche solo il rischio) di superamento delle soglie di inquinamento queste leggi non lasciano alcuna discrezionalità: essi devono provvedere alla tutela della salute pubblica, assumendo i provvedimenti necessari per riportare i livelli di inquinamento entro i limiti di legge e, anzi, applicando i principi di prevenzione e precauzione, entro limiti che scongiurino il “rischio” di superamenti delle soglie.
E’ dunque in ragione della gravità dei rischi connessi alla salubrità dell’ambiente e delle indubbie responsabilità che la normativa, comunitaria e nazionale, pone a carico delle P.A. che la procedura di infrazione appena avviata dalla Commissione UE potrebbe avere conseguenze di carattere giuridico anche nelle singole Regioni interessate.


Avv. Veronica Dini
(email: vd@veronicadini.com)

fonte: qualenergia.it

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