mercoledì 24 settembre 2008

Biologico all'europea

Pubblicato in Gazzette Ufficiale il regolamento in materia . Può definirsi bio solo un prodotto con il 95% di ingredienti biologici e non più del 0,9% di Ogm, anche in caso di contaminazione fortuita. Sulle etichette obbligatorio il marchio comunitario e di provenienza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento comunitario con le modalità di applicazione del regolamento di riferimento in materia di biologico, il n.834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione, l'etichettatura e i controlli. Il regolamento quadro indicava un insieme di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, rendendo obbligatorio il marchio biologico comunitario, ma permettendo che potesse accompagnarsi da loghi e simboli nazionali o privati.

Una ulteriore indicazione era imposta per quanto riguarda l'effettiva provenienza del prodotto. Il marchio biologico è utilizzabile solo per quei prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici, mentre i prodotti non biologici potranno comunque indicare, nella loro composizione, gli eventuali ingredienti biologici presenti nella composizione.Il nuovo regolamento 889/2008 stabilisce le modalità specifiche di applicazioni delle prescrizioni per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del (CE) n. 834/2007.

In particolare fissa le norme sulla produzione, la trasformazione, l'imballaggio, il dei prodotti, sia di origine vegetale che animale, precisando i requisiti di origine degli animali e delle pratiche di allevamento, le caratteristiche degli alimenti per animali e le regole per la profilassi e i trattamenti veterinari. Regola anche le modalità relative ai prodotti trasformati, comprensive di quelle per la raccolta, l' imballaggio e il magazzinaggio. E entra nel merito delle cosiddette produzioni eccezionali, stabilendo le norme anche nel caso di vincoli climatici geografici o strutturali o di altre circostanze particolari.
Il titolo secondo del regolamento è dedicato all'etichettatura, e offre le prescrizioni specifiche declinate a seconda delle tipologie di prodotti. Il regolamento entra anche nel merito dei controlli, stabilendone regole, criteri e requisiti. Ed infine fissa le modalità in materia di informazione, stabilendo in particolare i criteri per la trasmissione di dati alla Commissione. Il regolamento quadro in materia di biologico entrato in vigore il 27 luglio 2007 è applicabile a decorrere dall'1 gennaio 2009 ed ha inteso,anche grazie al nuovo strumento applicativo appena pubblicato, semplificare la materia sia per gli agricoltori che per i consumatori.
Rende dunque espliciti gli obiettivi, i principi e le norme di produzione dell'agricoltura biologica, lasciando allo stesso tempo una certa flessibilità per tenere conto delle condizioni locali e dei vari stadi di sviluppo. Assicura che gli obiettivi e i principi si applichino ugualmente a tutte le fasi della produzione biologica animale, vegetale, di acquacoltura e di mangimi, nonché alla produzione di alimenti biologici trasformati.
Chiarisce la disciplina in materia di Ogm, reiterando in particolare l'assoluto divieto di utilizzare Ogm nella produzione biologica e precisando che il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di Ogm autorizzati si applica anche ai prodotti biologici. Colma la lacuna legislativa per effetto della quale la presenza fortuita di Ogm in misura superiore allo 0,9% non impedisce attualmente la vendita di un prodotto etichettato bio. Rende obbligatorio il marchio Ue per i prodotti biologici di origine comunitaria, consentendo tuttavia l'uso complementare di marchi nazionali o privati, al fine di promuovere il concetto comune di produzione biologica.

Autorizza norme private più rigorose e garantisce che siano etichettati bio soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici. Permette l'indicazione degli ingredienti biologici nella composizione dei prodotti non biologici e potenzia l'approccio basato sul rischio migliorando il sistema di controllo, allineandolo al sistema ufficiale di controllo vigente nell'Ue per la generalità delle derrate alimentari e dei mangimi ma mantenendo anche controlli specifici per la produzione biologica. Istituisce un nuovo regime permanente d'importazione.

fonte: lanuovaecologia.it

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