Il Governo ha varato il decreto con cui intende apprestare aiuti e agevolazioni per superare la crisi economica che colpisce e colpirà gli italiani.
Con stanziamenti di 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.670 milioni di euro per l'anno 2011 il decreto individua misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa al fine di ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Social Card – Anziani, bambini e famiglie con reddito medio basso
Il governo italiano, sulla scia degli esperimenti già fatti nell'Unione Europea, lancia la social card. Questa speciale carta prepagata, assolutamente anonima, dovrà essere richiesta dagli interessati agli uffici postali dopo il ricevimento di una lettera con le istruzioni.
Pensata per anziani e ceti deboli, la social card partirà insieme al bonus mensile da 40 euro proprio da dicembre e interesserà circa un milione e trecentomila italiani.
I soggetti interessati dal bonus
Over 65 (italiani o residenti in Italia) la cui imposta netta ai fini irpef risulti pari a zero nell'anno di imposta precedente al momento della richiesta della social card o avere trattamenti pensionistici o assistenziali che cumulativi ai redditi propri siano di importo inferiore a 6 mila euro l'anno o inferiore a 8 mila euro l'anno se di età pari o superiore a 70 anni.
Per i bambini sotto i tre anni è necessario un indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità inferiore a 6 mila euro
Come averla
I destinatari dell'operazione riceveranno una lettera con le istruzioni per l'uso che dovrà essere presentata presso gli uffici postali per ritirare la carta prepagata.
Come ricaricarla
Per le domande presentate prima del 31 dicembre, la social card sarà inizialmente caricata dal ministero dell'economia con 120 euro (relativi a ottobre, novembre, dicembre 2008) Nel corso del 2009 la carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 al mese) sulla base degli stanziamenti via via possibili.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) lavoro dipendente b) pensione c) assimilati a quelli di lavoro dipendente d) diversi limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
Individuazione del nucleo familiare:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche' i figli
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
Il bonus viene attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
Come richiedere il beneficio:
Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
A chi e entro quando fare richiesta:
La richiesta va presentata entro il 31/1/2009 se i redditi si riferiscono all'anno 2007, oppure entro il 31/3/2009 se i redditi si riferiscono al 2008 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante commercialisti, CAF, sindacati e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
Come avviene l'erogazione:
Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3 e secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
Dove scaricare i moduli per la presentazione della domanda: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Bonus+famiglia/
Disposizioni su Mutui prima casa
Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non potranno superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE.
L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
Bonus Sociale Energia Elettrica
Il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica o bonus sociale è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Che cos'è il bonus sociale?
Il bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione. Invece, per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
Da quando si può richiedere?
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto il 2008. In questo caso, però, le richieste dovranno essere fatte entro il 28 febbraio 2009. Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008.
Chi ha diritto al bonus?
Potranno accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal governo (decreto interministeriale 28 dicembre 2007), tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro.
Hanno inoltre diritto al bonus sociale tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questi casi, per avere accesso al bonus sociale, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:
la necessità di utilizzare tali apparecchiature, il tipo di apparecchiatura utilizzata; l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata; la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura. I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Come fare:
Secondo quanto disposto dalla legge, per accedere al bonus sociale il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, compilando l’apposita modulistica.
Quali documenti serviranno?
Oltre all’apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE e/o della certificazione ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di riconoscimento del delegato). Sono inoltre necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).
Dove posso trovare i moduli?
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità e lo saranno presso i Comuni. E’ sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l’apposita modulistica, per evitare l’eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda.
È possibile effettuare il download da questi link:
http://www.autorita.energia.it/docs/08/172-08moduli.pdf
Cambio di residenza: Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus sociale, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto. Variazione del numero di componenti: L’aumento o la diminuzione del numero di componenti non fanno variare l’importo del bonus durante i 12 mesi di godimento. Tale informazione verrà recepita solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. Variazione del reddito: Analogamente alla variazione del numero di componenti, anche le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al momento della rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Il diritto all’agevolazione non dipende dal servizio (maggior tutela o mercato libero) o dal venditore prescelto ma spetta a tutti i clienti domestici che ne abbiano i requisiti.
Fondo per il credito per i nuovi nati
Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Vengono ipotizzati i seguenti criteri di funzionamento, che tuttavia dovranno essere confermati e specificati da un decreto attuativo:
diritto al prestito per tutte le famiglie con nuovi nati dal 2009 in poi;
tasso del prestito 4% e durata cinque anni
fonte: ecoradio.it
Utilità del blog per un'Azienda come la nostra, vi chiederete... informare, vi rispondiamo!...IN-FORMA COLLAGE
venerdì 12 dicembre 2008
Bonus e agevolazioni – Guida al DL n. 185 del 29 novembre 2008
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