mercoledì 3 ottobre 2007

Retribuzione del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo

Con sentenza del 6 settembre 2007, n. 18708 la Cassazione Civile, sezione I, ha stabilito che il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario anche se non esiste una specifica disposizione del CCNL.
Infatti, secondo una giurisprudenza ormai costante della Corte, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quello settimanale, una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione.Fatto e dirittoUn dipendente bancario con qualifica di ausiliario e con mansioni di custode - guardiano diurno e notturno aveva fatto il ricorso al Pretore lamentando di aver svolto turni di lavoro anche oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo per circa venti domeniche all'anno e di non aver percepito per tali prestazioni nè le maggiorazioni per lavoro straordinario, né alcun altro indennizzo. Chiedeva, pertanto, la condanna della banca al pagamento delle differenze retributive, ma il Pretore rigettava la domanda ed il dipendente si rivolgeva al Tribunale che, invece, condannava la banca al pagamento delle differenze retributive richieste dal dipendente stesso.Secondo il Tribunale, infatti, la contrattazione collettiva, fino ad una certa data, non aveva previsto alcuna maggiorazione né per il lavoro domenicale, né per l'attività prestata oltre il sesto giorno consecutivo, ma successivamente il nuovo CCNL aveva previsto una maggiorazione pari al 20% della paga oraria per il solo lavoro domenicale, nulla prevedendo per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo. Tuttavia il Tribunale stesso aveva ritenuto che al lavoratore turnista, che espleti la propria attività con spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e con una cadenza variabile, per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, spetti comunque, nonostante la fruizione di riposo compensativo, una maggiorazione sia per la maggiore penosità del lavoro svolto di domenica, sia per la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche con cadenza settimanale, salvo che la disciplina contrattuale preveda indennità o benefici di altro tipo.Il tribunale, quindi, aveva disposto che al ricorrente spettasse una maggiorazione sia per il lavoro domenicale svolto fino ad una certa data, che per quello svolto oltre il sesto giorno per l'intero periodo controverso, in una misura che riteneva equo liquidare con metodo analogo a quello previsto dalla contrattazione collettiva successiva a quel periodo per il solo lavoro domenicale. La banca ha proposto allora ricorso in Cassazione.Le ragioni della bancaSecondo la Banca, la contrattazione collettiva ha il compito di determinare il trattamento retributivo spettante ai lavoratori per le prestazioni rese, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alle parti contrattuali, nè di applicare lo strumento dell'analogia.Inoltre per la banca nessuna norma di legge nè disposizione collettiva stabilisce che il lavoratore abbia diritto per il lavoro prestato oltre il sesto giorno ad una maggiorazione del compenso. La decisione della CassazioneLa Cassazione ha deciso che il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario, anche se non esiste una specifica disposizione del CCNL poiché ha una gravosità maggiore rispetto a quello settimanale alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione.In altre parole “la maggiorazione per il lavoro prestato di domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo, nell'art. 2109 c.c., comma 1, il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con al domenica", implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e culturali”.Per la Cassazione il lavoratore che, per legittime esigenze aziendali, ha prestato lavoro nel giorno di domenica ha il diritto ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo indennitario.La stessa Cassazione, inoltre, sostiene che “a non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo” e sul fondamento di tale maggiorazione ha precisato che essa è dovuta a titolo retributivo in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., senza che sia richiesta la prova del danno.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 6 settembre 2007, n. 18708
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fonte: newsfood.com

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