Dalla Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede, per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, la concessione di un'agevolazione fiscale "con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale". Anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia chiarisce che è possibile riconoscere il credito di imposta sull'intero calore fornito anche in presenza di un impianto, alimentato con altre fonti, finalizzato ad aumentare la temperatura dell'acqua proveniente da una sorgente geotermica a condizione che:
- la temperatura del fluido geotermico prima dell'intervento di altra fonte energetica sia almeno di 40°C;
- il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo apportato da altra fonte energetica;
- sia comunque escluso dall'agevolazione l'apporto di calore fornito da caldaie ausiliarie o di integrazione in presenza di determinati eventi quali il blocco dell'impianto geotermico o una richiesta di calore superiore a quella consentita dalla dimensione del medesimo impianto.
Scarica la Risoluzione N.416/E (41kb pdf)
fonte: ambiente.it
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mercoledì 5 novembre 2008
CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI
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