Più certezze per i criteri cui il personale ispettivo deve attenersi per la sospensione dell'attività imprenditoriale. La Circolare n.30 del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche sociali del 12 novembre 2008 fornisce istruzioni operative al fine di uniformare l'azione del personale ispettivo relativamente alla sospensione dell'attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che all'articolo 14 fornisce disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevedendo anche l'adozione del provvedimento di sospensione. La circolare n. 30 esplicita i criteri attuativi già esposti nella direttiva del 18 Settembre 2008. In primo luogo, riguardo al campo di applicazione soggettivo, si chiarisce il concetto di micro-impresa, non contemplato nell'ordinamento italiano, definendolo, secondo una nozione a-tecnica come "realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente" e in questo caso si ribadisce l'opportunità di non adottare il provvedimento di sospensione a meno che il lavoratore interessato svolga attività particolarmente rischiose. La circolare fornisce importanti precisazioni anche riguardo alla decorrenza del provvedimento di sospensione specificando, tra le altre cose, che il termine delle ore 12.00 del giorno successivo da cui decorre l'efficacia del provvedimento sarà utile all'ispettore per una più attenta valutazione della effettiva sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento stesso e anche per far fronte alle eventuali anomalie di gestione telematica delle comunicazioni di assunzione ma si specifica che le comunicazioni d'assunzione dovranno essere comunque antecedenti rispetto al primo accesso ispettivo
fonte: ambiente.it
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martedì 2 dicembre 2008
SICUREZZA: CHIARIMENTI SULLA "MICRO-IMPRESA"
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