Il decreto legislativo 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio, rende attuativo la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Con tale provvedimento viene modificato il titolo V- bis e inserito il titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994.
Le disposizioni introdotte dal Titolo V-ter entreranno in vigore il 30 aprile 2008. Tali disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Il provvedimento non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con conduttori in tensione. I "valori limite di esposizione" fissati garantiscono la protezione contro gli effetti nocivi per la salute conosciuti, mentre in relazione ai "valori di azione" , viene determinato l'obbligo di adottare una o più delle misure contenute nel provvedimento.
Pertanto, il Datore di lavoro ha l'obbligo di valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti I lavoratori. Tale valutazione, misurazione o calcolo deve essere programmato ed effettuato con cadenza almeno quinquennale da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
I dati ottenuti dalla valutazione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Inoltre il datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
I lavoratori per i quali viene rilevata esposizione superiore ai valori limite di esposizione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il decreto inoltre, prevede una sorveglianza periodica, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal Medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi effettuata.
Qualora la sorveglianza sanitaria dovesse rivelare in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute, il Medico competente dovrà informarne il Datore di lavoro che procederà a effettuare una nuova valutazione del rischio. Come di consueto, per ciascuno dei lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, il Medico competente provvederà a istituire e aggiornare una Cartella sanitaria e di rischio. I singoli lavoratori potranno avere, su richiesta, accesso ai dati medici personali.
fonte: ambiente.it
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lunedì 18 febbraio 2008
CAMPI ELETTROMAGNETICI: LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA
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