lunedì 18 febbraio 2008

Più aziende in cantiere: le responsabilità del direttore e del coordinatore dei lavori

Con sentenza del 21 gennaio 2008, n. 3011, la Sezione quarta penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo ai responsabili di cantiere (direttore responsabile dei lavori, nonché, coordinatore dei lavori stessi, ecc.) per la morte di un lavoratore causata da una gru guasta azionata imprudentemente dalla vittima.
L’area del macchinario non era stata isolata né era stato assicurato un contatto corretto con la rete elettrica ed aveva creato la situazione di pericolo che si era poi tradotta nel tragico incidente.
Per la Cassazione tutti coloro che rivestono il compito di coordinatore sono tenuti a fornire le opportune informazioni sui rischi che corrono i lavoratori nello svolgimento delle rispettive attività e sulle misure da adottare per evitare incidenti nell’espletamento di ogni singolo compito, ma soprattutto devono essere sempre presente in cantiere per vigilare e controllare che le disposizioni per la prevenzione siano attuate.
La Cassazione, dunque, ha stabilito che il coordinatore non è esonerato dalla responsabilità, così come nessuno dei singoli incaricati della sicurezza è sollevato dai propri compiti in quanto sulla loro testa impera l’obbligo “imprescindibile” di organizzare un programma di piena collaborazione e un’integrazione che serva a rafforzare le finalità di prevenzione e di apprendere tempestivamente le situazioni di pericolo che si possono presentare.

Fatto e diritto
Un lavoratore aveva perso la vita a causa di una gru guasta azionata imprudentemente.
L’area in cui si trovava il macchinario, inoltre, non era stata isolata né era stato assicurato un contatto corretto con la rete elettrica e si era creata una situazione di pericolo tradottasi poi nel tragico incidente.
Il responsabile ed il coordinatore dei lavori erano stati condannati per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia e per aver causato la morte del suddetto dipendente.
In particolare il legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori non aveva fornito ai dipendenti della ditta subappaltatrice tempestive informazioni circa il rischio di un pericolo grave ed immediato derivante dal malfunzionamento della gru di cantiere manifestatati precedentemente.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, invece, aveva contravvenuto all'art. 15 comma 1, lett. a, e del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, poiché non aveva assicurato, in fase di esecuzione dei lavori e tramite opportune azioni di verifica e coordinamento, quanto contenuto nel piano di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi all'uso della gru di cantiere, non garantendo, inoltre, la costante informazione reciproca tra le imprese presenti in cantiere;
Il legale rappresentante della ditta ed il responsabile dei lavori, dunque, avevano contravvenuto all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 poiché non avevano adottato idonee misure di sicurezza per la limitazione dei rischi e non avevano verificato costantemente (in violazione degli artt. 6 e 5 del Decreto Legislativo n. 494 del 19%) l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere;
Inoltre il legale rappresentante della ditta appaltatrice (nonché datore di lavoro) aveva contravvenuto alle disposizioni di cui all'art 3 D.L.vo 626/1994, non provvedendo ad informare adeguatamente il dipendente sui rischi connessi all'uso della gru di cantiere e comunque consentendo che lo stesso, privo di adeguate istruzioni in merito, utilizzasse la gru stessa. Ne consegue che nessuno abbia adottato misure idonee a prevenire l’incidente per quanto di sua competenza, cagionando la morte del dipendente.
Per queste ragioni, il Tribunale aveva dichiarato i suddetti soggetti colpevoli e li aveva condannato al risarcimento dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; al pagamento di una provvisionale esecutiva liquidata in Euro 80.000,00 e spese processuali.
Dopo l’assoluzione dei primi imputati da parte della Corte d’Appello per non avere commesso il fatto, la parte civile è ricorsa in Cassazione.

La decisione della Corte da Cassazione
La Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo al direttore responsabile dei lavori ed al coordinatore dei lavori per la morte del lavoratore, ribadendo che entrambi sono tenuti a fornire opportune informazioni sui rischi che corrono i lavoratori nello svolgimento delle rispettive attività e sulle misure da adottare per evitare incidenti nell’espletamento di ogni singolo compito.
Per la Cassazione, il coordinatore non è esonerato dalla responsabilità, così come nessuno dei singoli incaricati della sicurezza è sollevato dai propri compiti in quanto sulla loro testa impera l’obbligo “imprescindibile” di organizzare un programma di piena collaborazione e un’integrazione che serva a rafforzare le finalità di prevenzione e di apprendere tempestivamente le situazioni di pericolo che si possono presentare. Per la Cassazione è necessaria, quindi, una rete informativa formata da canali «plurimi, ma convergenti».

Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza n. 3011 del 21 gennaio 2008

fonte: newsfood.com

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