mercoledì 27 febbraio 2008

Demansionamento: legittimo il rifiuto di svolgere mansioni non spettanti per contrastarlo

Con sentenza 12 febbraio 2008, n. 3304, la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice, a fronte del rifiuto del dipendente di svolgere nuove mansioni, deve verificare l’esercizio illegittimo dei poteri imprenditoriali, riferendosi a quanto disposto dal CCNL.
Per la Cassazione, il dipendente può rifiutarsi a svolgere le mansioni non spettanti, sempre però che tale rifiuto sia proporzionato al comportamento illegittimo del datore di lavoro e conforme a buona fede.

Fatto e diritto
Un dipendente della Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che respingeva i ricorsi, poi riuniti, da lui proposti nei confronti del suo datore di lavoro, con i quali aveva chiesto l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti (o, comunque, nella superiore qualifica di fatto posseduta), la reintegra nelle mansioni svolte prima dell'intervenuto demansionamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli oltre 10 anni dopo.
La Corte d'appello ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in quanto il rifiuto opposto dal dipendente (impiegato direttivo con trentun anni di servizio) di eseguire l'ordine impartitogli da un superiore era legittimo perché inteso a contrastare una riduzione della qualità delle mansioni contraria all'art. 2103 cod. civ., onde non poteva essere considerato come illecito disciplinare.
Contro questa sentenza ricorre in Cassazione la Confitarma.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, il rifiuto da parte del lavoratore subordinato di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 cod.civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede
Per la Cassazione, se il lavoratore licenziato per insubordinazione (per aver rifiutato di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro) deduce la violazione dell'art. 2103 cit. formulando un’eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito deve verificare in primo luogo «la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello ius variandi”. Ne consegue che in una controversia siffatta è necessario accertare anzitutto la qualifica e le mansioni del dipendente al fine di stabilire se la lamentata modificazione di queste abbia dato luogo o meno ad un illegittimo esercizio dei poteri imprenditoriali.
Per la Cassazione, la Corte d'appello si era limitata, invece, ad fermare che il prestatore di lavoro era «impiegato direttivo con ventun anni di servizio», senza alcun riferimento al testo del CCNL e soprattutto al contenuto delle mansioni da questi in concreto svolte sino a quel momento ed esprimendo il giudizio circa la dequalificazione subita dal dipendente (cui sarebbe stato affidato un incarico «non rispondente alla sua pregressa professionalità«) «indipendentemente dalla qualifica da riconoscersi e che andrà valutata nel prosieguo del giudizio». Essa ha ritenuto, inoltre, che la compilazione di un grafico fosse inferiore alla detta qualifica, imputando alla datrice di lavoro di non aver provato «l'importanza e la delicatezza dell'incarico».
Per la Cassazione, tali lacune della motivazione comportano la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale accerterà preliminarmente le mansioni svolte dal dipendente all'atto del recesso e la qualifica ad esse corrispondente e valuterà quindi, adeguatamente motivando, se l'esecuzione della prestazione a questi richiesta ne pregiudicasse la dignità professionale.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3304 del 12 febbraio 2008

fonte: newsfood.com

1 commento:

giuliano ha detto...

In internet sentenza 25/2007 ordinanza 101/07 tribunale camerino,illegittimo demansionamento,estromissione,eliminazione dall’ufficio di un lavoratore,condanna datoriale(dopo 6 anni inizio processi),al reintegro esclusivamente nelle precedenti mansioni.REINTEGRO eseguito dall’ufficiale giudiziario,poi ritenuto nullo dal primo giudicante e dal tribunale collegiale,il quale reputa necessario il giudizio di ottemperanza,(a sentenza definitiva,fra 10-15 anni)

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