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martedì 12 febbraio 2008
INQUINAMENTO
Bonifica di siti contaminati - Interventi di risanamento - Coinvolgimento del privato - Strumenti - Accordo di programma - Art. 246 d.lgs. n. 152/2006. Le esigenze di un più penetrante coinvolgimento del soggetto tenuto agli interventi di risanamento possono trovare un supporto normativo nello strumento dell’accordo di programma: esso, riducendo i rischi di un eventuale contenzioso, consente di definire, approvare ed attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici e privati. Il D. Lgs. n. 152/2006, all’art. 246, in tema di bonifica dei siti inquinati, prevede, all’uopo, che: “I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo”. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90
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