mercoledì 13 febbraio 2008

Dirigenti e preposti al servizio di prevenzione infortuni: sono tutti responsabili

Con sentenza dell’8 febbraio 2008, n. 6277, la sezione quarta penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i dirigenti ed i soggetti preposti al servizio di prevenzione infortuni e destinatari delle norme antinfortunistiche sono tutti responsabili in materia, a prescindere dall’eventuale delega loro conferita.

Fatto e diritto
Un operaio di uno stabilimento, mentre con l'aiuto di un collega stava spostando manualmente una porta di peso elevato, ne aveva perso la presa e veniva colpito alla gamba destra.
L’operaio aveva citato in giudizio il legale rappresentante dell’azienda ed il direttore e l’addetto alla sicurezza sul lavoro accusandolo di lesioni colpose gravi, ma il tribunale non aveva accolto il suo ricorso e li aveva assolti con la formula “per non aver commesso il fatto”.
La Corte d’Appello, alla quale si era rivolti l’operaio, riteneva provata la materialità del fatto, in quanto la movimentazione manuale di un carico ingombrante e pesante, quale quello rappresentato dalla porta, costituiva omessa osservanza della contestata disposizione antinfortunistica di cui all'art. 48 del D.L.vo 626/1994, ma tuttavia asseriva che tale violazione sarebbe ascrivibile non agli imputati nelle rispettive qualità, bensì al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per lo stabilimento in questione, designato dal datore di lavoro, in cui è avvenuto l'infortunio.
Allora il dipendente è ricorso in Cassazione deducendo a sostegno violazione di legge che la Corte d’Appello aveva interpretato erroneamente le disposizioni di cui agli artt. 4 ed 8 del D.Lgs. n. 626/1994, ritenuto che fosse sufficiente a giustificare l'esenzione da responsabilità degli imputati, il solo fatto che il datore di lavoro avesse designato un responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni per lo stabilimento.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione, il ricorso è meritevole di accoglimento. La Corte, dunque, ha rigettato sia la decisione del primo giudice (che aveva escluso tout court la responsabilità penale del datore di lavoro e del dirigente addetto alla sicurezza del lavoro), sia quella della Corte d’Appello (che aveva finito per accogliere quella deduzione difensiva), mostrando di non aver tenuto in considerazione, come avrebbe dovuto, il principio giuridico secondo cui, tra i destinatari iure proprio delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dal D.P.R. n. 547/1955, sono compresi anche il datore di lavoro ed il dirigente e che quest'ultimo non si sostituisce alle mansioni dell'imprenditore, del quale condivide oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dalla circostanza per cui il titolare dell'impresa nomini nel ruolo di Dirigente una persona qualificata e capace e trasferisca ad essa tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni: in questo caso, infatti, il datore di lavoro, in caso di incidente, è esonerato da responsabilità penale.
Nei fatti ciò non era avvenuto ed il documento prodotto dalla difesa non poteva svolgere la funzione di delega utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità, poiché si trattava di designazione - ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. a), del D.Lgs del 19/9/1994, n. 626 - del responsabile del servizio prevenzione e protezione, per l'osservanza dei compiti previsti dal successivo art. 9. Tale figura, infatti, risultava sprovvista di quei ampi ed autonomi poteri di spesa ed organizzativi in materia di prevenzione degli infortuni, ritenuti indispensabili ai fini dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro.

Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza n. 6277 dell’8 febbraio 2008

fonte: newsfood.com

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