Con sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2729, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente che lamenta una depressione derivante dalla umiliazione da demansionamento, deve presentare una documentazione medica attestante che la patologia riscontrata sia causa del suo malessere lavorativo: serve, dunque, la documentazione medica che manifesti espressamente il nesso causale fra il demansionamento ed il danno all’integrità psico-fisica rivendicato dal dipendente e non basta una mera ipotesi di collegamento tra la patologia riscontrata ed il malessere lavorativo.
Per la Cassazione, se non è possibile in termini certi ricostruire causa ed effetto delle patologie (e specificatamente come in quello della depressione, che può essere riconducibile a diversi fattori), la dimostrazione del nesso causale può essere espressa in termini di probabilità, ma non certamente di possibilità.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha escluso, nel caso di specie, il riconoscimento del danno alla salute per il lavoratore in quanto la certificazione medica prodotta accennava solo in via ipotetica l’esistenza di un rapporto fra l’infermità ed il malessere sul lavoro
Fatto e diritto
Una dipendente della Croce Rossa Italiana aveva lamentato di aver subito un demansionamento e chiesto, oltre al riconoscimento del diritto all’assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica spettante, il risarcimento del danno.
Il giudice adito ha accolto la domanda, condannando la parte convenuta sia al risarcimento del danno professionale che del danno alla salute.
La Corte di Appello, in parziale riforma di tale decisione, ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla salute rilevando che non erano stati prodotti documenti che dimostrassero il nesso di causalità tra la patologia riscontrata e la situazione lavorativa, ed in ogni caso la mancata indicazione dei termini del danno che si assume verificato.
La dipendente allora ha proposto ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione la condotta lesiva del bene protetto non può evidentemente dimostrare di per sé il nesso tra la dequalificazione e il danno alla integrità psico-fisica e, pertanto, il ricorso della dipendente è privo di elementi probatori.
Per la Cassazione, le risultanze della certificazione medica analizzata dalla Corte d’Appello che ha valutato poi la rilevanza probatoria di questi dati, non si sono discostati dai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di nesso di causalità, che deve fondarsi sul criterio della probabilità di verificazione dell’evento dannoso e non sulla mera possibilità.
Per la Cassazione, un certificato con una valutazione medica che si riferisca una mera ipotesi di collegamento tra la patologia riscontrata ed il malessere lavorativo non è sufficiente e quindi, nel caso di specie, deve essere escluso il riconoscimento del danno alla salute per il lavoratore.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2729 del 5 febbraio 2008
fonte: newsfood.com
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venerdì 29 febbraio 2008
Risarcimento del danno alla salute: la patologia riscontrata deve essere la causa del malessere lavorativo
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