lunedì 25 febbraio 2008

Nomina e attività di rappresentante sindacale del direttore amministrativo dell'azienda

Con sentenza del 24 gennaio 2008, n. 1582, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore amministrativo di un’azienda è legittimato a prendere l’incarico di dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale, anche se non è iscritto al sindacato ed a svolgere la relativa attività sindacale.
Dunque la tutela dei diritti dei dipendenti sul posto di lavoro può essere affidata anche al direttore amministrativo, anche se appartenente ad una categoria professionale non tutelata da alcuna associazione.
Così la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, negando l’esistenza di una condotta antisindacale nei provvedimenti assunti da un Consorzio di bonifica che aveva abolito la posizione di direttore amministrativo (che aveva assunto la funzione di rappresentante sindacale). Come a dire: “Ti sarà pure consentito di fare il rappresentante sindacale, ma non il direttore amministrativo”.

Fatto e diritto
Un Consorzio di bonifica aveva abolito la posizione di direttore amministrativo in azienda avendo prima contestato ad un suo dirigente, nella sua qualità di direttore amministrativo della stesso consorzio, l’iscrizione al sindacato e l’attività dallo stesso espletata.
Inoltre aveva chiesto al giudice se la tutela sindacale svolta dal dirigente poteva estendersi al di fuori delle specifiche categorie professionali previste per statuto e se l’iniziativa per la costituzione di una Rsu può essere assunta da dipendenti che non possono iscriversi all’organizzazione.
Si costituiva la rappresentanza sindacale aziendale e i giudici sono stati chiamati a rispondere di due appelli: uno principale del Consorzio ed uno incidentale del sindacato.
La sentenza di cui si domandava la cassazione accoglieva l'appello (principale) del Consorzio della bonifica e, in riforma della decisione del Tribunale di accoglimento dell'opposizione contro il decreto di rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/1970, rigettava la domanda (e l’appello incidentale) proposta dal sindacato per la cessazione di comportamento antisindacale e rimozione degli effetti.
La Corte d’Appello ammetteva la sussistenza della legittimazione della rappresentanza regionale del sindacato ad avvalersi della strumento di tutela di cui all'art. 28 della L. n. 300 del 1970.
Il sindacato aveva sostenuto che la condotta antisindacale sarebbe stata tenuta in pregiudizio di dirigente di azienda, che non avrebbe potuto essere componente della rappresentanza sindacale aziendale perché appartenente a categoria professionale non tutelata dal sindacato.
Il Consorzio di bonifica, con ricorso incidentale, aveva posto il seguente quesito di diritto alla Suprema Corte: la rappresentanza sindacale aziendale può estendersi al di fuori delle specifiche categorie professionali previste per statuto? E, di conseguenza, l’iniziativa per la costituzione di una Rsu può essere assunta da dipendenti che non possono iscriversi all’organizzazione?

La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’esistenza di una condotta antisindacale nei provvedimenti assunti da un Consorzio di bonifica nei confronti di un rappresentante sindacale, direttore amministrativo. Dunque il direttore amministrativo di un’azienda è implicitamente legittimato ad assumere l’incarico di dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale, anche se non è iscritto al sindacato ed a svolgere la relativa attività sindacale,
La Cassazione ha ritenuto che i provvedimenti assunti nei confronti del rappresentante sindacale, direttore amministrativo, non avevano inciso sull'espletamento dell'attività sindacale perché la soppressione del posto non aveva comportato il suo allontanamento dalla struttura, né l'eventuale illegittimità (dequalificazione) aveva leso le prerogative del sindacato. Inoltre, le decisioni organizzative circa la soppressione del posto di direttore amministrativo, unitamente a quello di direttore tecnico, risultavano adeguatamente motivate e non vi erano elementi per ritenerle adottate per ledere le prerogative sindacali.
La Cassazione, con riferimento all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) che consente ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, «nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di CCNL applicati nell’unità produttiva», ha chiarito che l’espressione «nell’ambito» si deve interpretare nel senso che è illegittimo limitare tale facoltà.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1582 del 24 gennaio 2008

fonte: newsfood.com

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