LA SENTENZA - «La Corte costituzionale - si legge nel comunicato della Consulta - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
a) dell’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall’articolo 2 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006 , sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore;
b) dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 3 della medesima legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore.
La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti: a) l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 2 del 2007;
b) l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, prevista dall’art. 4 della suddetta legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore. Per quest’ultima imposta, la pronuncia di non fondatezza non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da unità da diporto esercitate a fini di lucro né le ipotesi di scalo effettuato da aeromobili che svolgono operazioni di «aviazione generale di affari»(cioè, operazioni di trasporto di persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all’attività di impresa). Con riferimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia della Comunità Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell’imposta con le norme del Trattato dell'Unione europea». È la prima volta che la Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art.icolo 234 del Trattato CE.
LA REPLICA - La decisione della Corte Costituzionale di accogliere parzialmente il ricorso del Governo contro le imposte turistiche introdotte in Sardegna nel 2006 si traduce in una negazione del principio dell'autonomia impositiva. Questo, in sintesi, il commento del presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, sulla sentenza della Consulta. «In un momento di gravissima difficoltà del bilancio regionale e in assenza di risposte da parte del governo allora in carica, avevamo utilizzato - spiega il Governatore - la possibilità offerta dall'articolo 8 dello Statuto di imporre tasse sulle attività turistiche, avendo consultato alcuni tra i massimi costituzionalisti italiani, con l'obiettivo, fra gli altri, di favorire il riequilibrio territoriale fra la costa e l'interno della Sardegna. Oggi la Corte Costituzionale ci dice che questo non è possibile». «A seguito della conclusione della vertenza con lo Stato per le entrate, il mancato introito di questa imposta - aggiunge Soru - sarà facilmente assorbibile dal bilancio regionale. Tuttavia rimane il dispiacere nel constatare che la Regione non può utilizzare una propria autonoma capacità impositiva nei confronti delle seconde case nella fascia costiera che rappresentano una parte rilevantissima delle nostre attività turistiche e che hanno un impatto importante nel consumo del patrimonio ambientale, che pur generando reddito in Sardegna, non contribuiscono alla fiscalità regionale».
fonte: corriere.it
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