Il principio individuato, in tal senso, è quello della destinazione prevalente: “se l’impianto è installato per soddisfare prevalentemente le esigenze energetiche di un’abitazione o di un altro tipo di attività (anche con Scambio Sul Posto), il medesimo impianto non può considerarsi suscettibile di autonoma redditività immobiliare e pertanto non va censito”. Diversamente l’AT asserisce che nei casi di nuova costruzione o nei casi di installazione su immobili già censiti vadano considerati alla stregua di impianti industriali in categoria D1.
Il discorso, seppure con più ombre, interessa anche l’energia del vento. Precedentemente a ciò, infatti, e in seguito al D.L. 44/2005, poi legge n. 88/2005, in cui il legislatore ha incluso “ai fini della determinazione rendita catastale dei fabbricati industriali costituenti le centrali termiche, anche gli impianti (turbine) non infissi stabilmente al suolo”, con la circolare 14/T del 22/11/07 l’Agenzia del Territorio dispose la necessità di accatastamento di un impianto eolico nella categoria “D/1 – opifici”, con la conseguente applicazione dell’ICI.
La situazione così delineata per Anev, Aper, Assolterm, Assosolare, Federpern, Fiper, Fire, Gifi, Greenpeace Italia, Gses, Ises Italia, Itabia e Legambiente non può che incidere pesantemente sulle ipotesi di raggiungimento dei target europei sulle rinnovabili, andando in molti casi a svalutare gli incentivi connessi alle tecnologie in questione, rendendone meno conveniente il rendimento economico.
L’analisi riportata nel documento condiviso dalle associazioni si aggiunge al lavoro che le stesse stanno portando avanti tramite la costituzione di un Comitato di Indirizzo che da alcuni mesi sta elaborando proposte in tal senso. La disciplina manca ancora di una risoluzione definitiva da parte della giurisprudenza e per questo la proposta congiunta è quella di un intervento da parte del legislatore, affinché venga apportata una modifica dell’articolo 2, comma 40 della Legge 24 novembre 2006, n. 286 e recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, inserendo il seguente “Comma 40 – bis. Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile da Eolico, fotovoltaico, idroelettrico e biomassa ai sensi della legge n. 387/03, della legge n. 10/91 e della Direttiva 2001/77/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E”.
E dunque non assoggettabili a questa imposta.
fonte: rinnovabili.it
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