martedì 18 marzo 2008

Incarichi professionali di consulenza: è competente il dirigente, ma non la giunta

Con sentenza del 29 gennaio 2008, n. 263, il Consiglio di Stato ha chiarito che il conferimento degli incarichi di consulenza nell’ambito di attività professionali, come per esempio quali la redazione di uno strumento urbanistico, non sono disciplinati dalle regole sul conferimento di incarichi di lavori pubblici né da quelle sugli appalti di servizi, ma dalla normativa dettata per il conferimento degli incarichi predisposta dallo stesso ente.
La procedura prevede regole di tipo selettivo e comparativo decise dallo stesso ente e la competenza all'esame delle domande presentate e l’individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico non rientra tra i poteri delle giunte, ma costituisce un atto gestionale e la competenza appartiene quindi ai dirigenti.
Quindi, le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera d'invito costituiscono la “lex specialis” della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione.

Fatto e diritto
Un Comune aveva indetto una selezione pubblica per l’affidamento ad un dottore in geologia (ovvero a gruppi di lavoro temporaneamente costituiti), tramite stipula di convenzione, dell’incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici, ai fini della redazione del nuovo piano regolatore generale (costituito dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico).
L’avviso prevedeva che gli interessati dovessero allegare all’istanza di partecipazione un curriculum professionale con l’indicazione delle precedenti specifiche esperienze nel settore, nonché un sintetico programma di lavoro accompagnato dalla relativa offerta economica: costituivano titoli di preferenza le precedenti esperienze di lavoro per la redazione di analoghi strumenti urbanistici, la capacità di fornire gli elaborati in formato digitale e la conoscenza di sistemi g.i.s. e la costruzione di gruppi interdisciplinari con la presenza di figure professionali complementari (agronomo, forestale, esperto in ingegneria idraulica ed ingegneria naturalistica). La selezione sarebbe stata effettuata da una commissione (che avrebbe potuto attivare eventuali colloqui con i candidati per approfondire e valutare le esperienze maturate e la conoscenza richiesta), riservandosi l’amministrazione di valutare insindacabilmente l’opportunità del conferimento dell’incarico in base all’esame dei curricula presentati.
La commissione incaricata di valutare le offerte, prima di procedere al loro esame, pur rilevando che l’importo dell’incarico da affidare era inferiore alla soglia comunitaria e che, pertanto, la Giunta municipale aveva la massima libertà nella scelta del soggetti cui attribuire l’incarico stesso, osservava che la propria funzione consisteva nell’esprimere un giudizio tecnico sulle istanze presentate e che, mancando nel bando ogni elemento utile al riguardo, considerava l’affidamento oggetto della selezione equiparabile ad un appalto di servizi.
La Commissione ordinava le offerte presentate secondo i punteggi attribuiti in base ai criteri, precisando che “..nell’elenco ordinato di cui sopra (la) Giunta Municipale ha la massima libertà di scelta del professionista cui affidare l’incarico”.
La Giunta Municipale, con apposta delibera, conferiva l’incarico al una azienda di Geologi Associati, assumendo che quest’ultima “…oltre ad aver conseguito un giudizio di valore ottimale in relazione ai requisiti richiesti per la redazione delle indagini di supporto agli strumenti urbanistici in oggetto, ha presentato sulla base delle notevoli conoscenze territoriali e delle precedenti collaborazioni con relative istituzioni cartografiche, una offerta economica estremamente vantaggiosa”.
Un’altra ditta, avendo ottenuto il punteggio più alto, chiedeva al TAR l’annullamento della predetta delibera nella parte in cui riservava all’amministrazione la facoltà di valutare insindacabilmente l’opportunità del conferimento dell’incarico in base all’esame dei curricula presentati ed il regolamento comunale dei contratti, che attribuiva alla Giunta l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico in questione.
Il TAR, con apposita ordinanza, aveva accolto l’istanza cautelare ed ingiungeva al Comune di procedere ad una “nuova valutazione suffragata da un’adeguata motivazione che tenesse conto della comparazione con tutte le ditte che avevano partecipato alla selezione in questione”.
In sede di esecuzione di tale ordinanza, la Giunta Municipale con apposita delibera, comparate le offerte presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata, confermava il dispositivo del precedente atto deliberativo e, quindi, l’affidamento dell’incarico alla ditta associata di geologi.
La ditta vincitrice impugnava anche tale delibera presso il Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per l’eccesso di potere ed argomentando che il conferimento di un incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici nell’ambito della redazione di un piano strutturale (urbanistico) e di un regolamento edilizio non rientra né nell’ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici (trattandosi invero di un’attività professionale – qualificata locatio operis – riferibile ad una scelta eminentemente fiduciaria del professionista).
D’altra parte, anche se non è espressamente disciplinato, l’amministrazione può stabilire le regole per l’individuazione in concreto del soggetto più idoneo ed adeguato (per professionalità, esperienze, conoscenze tecniche) cui conferire l’incarico fiduciario. L’amministrazione stessa, tuttavia, è ineluttabilmente vincolata a tali regole, proprio in ossequio ai principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97 della Costituzione.
In tal caso, le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera d'invito costituiscono la lex specialis della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, nonché la salvaguardia del valore della loro par condicio, impongono, poi, di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui deve essere preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato ovvero palesante significati non desumibili dalla loro originaria formulazione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 263 del 29 gennaio 2008

fonte: newsfood.com

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