Si conferma l’orientamento della Suprema Corte espresso in due precedenti sentenze (sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 e Sentenza del 8 gennaio 2008, n. 149) in merito alla doppia iscrizione del socio lavoratore e amministratore di società commerciale. Vale sempre la massima formulata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 : «In applicazione dell'art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente».
E’ frequente, infatti, che il socio lavoratore iscritto nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, svolga anche attività di amministratore nella stessa impresa sia iscritto anche alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. L'Inps, infatti, interpretando erroneamente la normativa vigente, sostiene la tesi che si è in presenza di due iscrizioni perfettamente compatibili che trovano fondamento in presupposti diversi e sono inerenti a distinti redditi.
Tuttavia, l’Istituto “reagendo” alla sentenza del 5 ottobre 2007 con nota del 4 dicembre 2007 aveva reso noto prudenzialmente che l'Ente avrebbe rivisto le proprie posizioni, assunte in sede di applicazione della normativa vigente, solo in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Orientamento che, però, si sta puntualmente formando.
Non poteva essere altrimenti visto che il comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, parla fin troppo chiaro: «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi 1 esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all’INPS decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all’attività prevalente».
In particolare la Cassazione, con la sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4676, ribadisce la ratio di quest’ultima norma : risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008
1 L'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sostituendo il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, stabilisce quanto segue:«L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia...; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione ....; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso ... di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
fonte: newsfood.com
Nessun commento:
Posta un commento