Con la sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3514, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che, per il calcolo delle mensilità aggiuntive, nella retribuzione utile deve essere ricompreso il compenso per il lavoro prestato oltre l’orario normale, quando risulti accertato che vi sia stata una “specifica” volontà delle parti diretta a far rientrare nell’orario normale di lavoro lo straordinario fisso e continuativo, nonchè a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive.
A tale riguardo, dopo due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, richiamandosi ad una giurisprudenza consolidata, ha affermato che lo straordinario, anche se prestato in modo fisso e continuativo, non basta a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l’orario normale in prestazione ordinaria in quanto è necessaria una «specifica» volontà delle parti diretta ad ampliare l’orario normale includendovi lo straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze.
Fatto e diritto
Un lavoratore aveva presentato ricorso per chiedere il riconoscimento del diritto al computo nelle mensilità aggiuntive del compenso per il lavoro straordinario svolto con continuità.
La Corte di appello, adita dal dipendente e dalla società, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale escludendo che una conciliazione intercorsa tra le parti potesse riguardare il computo nelle mensilità aggiuntive del compenso per il lavoro straordinario svolto con continuità, nonché ha ritenuto che fosse prevista dalle norme aziendali una nozione di retribuzione globale, comprensiva anche del compenso per il lavoro straordinario ed ha accertato, in base agli elementi acquisiti al processo, che la prestazione eccedente l'orario normale fosse fissa e continuativa.
Pertanto la Corte d’Appello ha riconosciuto il relativo credito a favore del dipendente, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Contro tale sentenza la società è ricorsa in Cassazione denunziando che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato che oggetto della conciliazione sindacale era anche la questione dell'inclusione nelle mensilità aggiuntive del compenso per il lavoro straordinario, così come la lettera della richiamata conciliazione chiaramente faceva intendere.
La società, cioè, aveva fatto rilevare che la conciliazione era intervenuta otto mesi dopo la risoluzione del rapporto e, quindi, avendo ad oggetto il «computo delle maggiorazioni percepite in maniera fissa e continuativa per lavoro di turno nel calcolo degli istituti indiretti», non poteva non comprendere, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, anche la pretesa fatta valere nel presente giudizio.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione, la nozione di retribuzione normale comprende tutti gli elementi erogati a carattere fisso e continuativo e nel caso di specie era risultato che il lavoratore aveva prestato in maniera fissa e continuativa lavoro eccedente l'orario normale.
Con una giurisprudenza pluriennale ed ormai consolidata, la Cassazione ha affermato che, in tema di lavoro straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una «specifica» volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa.
Ne consegue che, in mancanza della prova di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il cosiddetto straordinario fisso non sia computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanali, non esistendo nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione.
Al riguardo la sentenza impugnata non contiene una motivazione adeguata, non emergendo da alcun passo della stessa un accertamento circa l'esistenza di una regola contrattuale che, specificamente ed in maniera chiara, avesse incluso lo straordinario in questione nell'orario normale ed il relativo compenso nella retribuzione utile al calcolo delle mensilità aggiuntive.
Da un lato, infatti, non è sufficiente a tal fine la prevista esclusione di alcune voci retributive dalla nozione di retribuzione normale globale; dall'altro il riferimento alla retribuzione globale del mese di dicembre (come si legge nell'accordo del 1947, quanto alla tredicesima mensilità) e, quanto alla quattordicesima mensilità, alla retribuzione in corso al 31 luglio di ogni anno non è compatibile con l'intento di includere elementi retributivi fissi e continuativi correlati alla prestazione di lavoro straordinario, non essendo possibile determinare in un arco temporale così limitato quali siano gli elementi, che rispondano alle richiamate caratteristiche.
Il giudice di appello ha tentato di superare questo rilievo affermando che la retribuzione di dicembre «rispecchierà» l'andamento normale del rapporto, ma una tale considerazione, che dovrebbe corrispondere alla volontà delle parti stipulanti, mal si concilia con la previsione per la quattordicesima mensilità - come da delibera n. 472/1958 - di un calcolo sulla «retribuzione in corso al 31 luglio di ogni anno«: se fosse vero che le parti abbiano inteso riferirsi ad una retribuzione normale, considerata come quella correlata alla normalità della prestazione lavorativa (e quindi anche del compenso per lo straordinario fisso e continuativo) non si spiega perché sia stato ancorato il calcolo delle mensilità a due diversi periodi dell'anno.
Quindi per la Cassazione «Il compenso per il lavoro straordinario prestato in maniera fissa e continuativa entra a far parte della base di calcolo delle mensilità aggiuntive se ed in quanto, alla stregua della interpretazione della disciplina contrattuale del rapporto, le parti abbiano specificamente inteso comprendere nell'orario normale quel lavoro straordinario ed il relativo compenso nella corrispondente retribuzione normale utile per determinare l'ammontare delle predette mensilità».
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3514 del 13 febbraio 2008
fonte: newsfood.com
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venerdì 14 marzo 2008
Calcolo delle mensilità aggiuntive: quando rientra il compenso per lavoro straordinario
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